Art. 2.
(Indirizzi per l'intervento pubblico a favore della valorizzazione dello spettacolo dal vivo).

      1. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte sancita dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva e agisce per sostenere la produzione, la distribuzione e l'esercizio teatrale; interviene per garantire le pari opportunità nell'accesso alla fruizione dello spettacolo dal vivo e

 

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per sostenere uno sviluppo armonico del mercato dello spettacolo dal vivo, anche in termini infrastrutturali; garantisce, altresì, la parità di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendone la formazione professionale; promuove la diffusione della cultura nazionale dello spettacolo dal vivo in ambito europeo ed extraeuropeo. La Repubblica tutela e valorizza i diversi settori dello spettacolo dal vivo, senza distinzione di genere.
      2. La presente legge prevede interventi pubblici dello Stato e degli enti territoriali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, in grado di favorire uno sviluppo armonico dello spettacolo dal vivo sull'intero territorio nazionale, sostenendone la produzione, la distribuzione e l'esercizio, anche mediante interventi infrastrutturali.
      4. Al fine dell'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, la Repubblica predispone i seguenti interventi:

          a) tutela e valorizza lo spettacolo dal vivo nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne promuove lo sviluppo con riferimento alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione e alla ricerca;

          b) incentiva le attività di produzione nazionale, in particolare della contemporaneità;

          c) sostiene progetti di coproduzione fra diversi soggetti culturali operanti sul territorio nazionale;

          d) assicura spazi adeguati per la rappresentazione dello spettacolo dal vivo, incentivando il recupero di spazi ad uso pubblico;

          e) assicura la conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo;

          f) promuove l'attività dei giovani artisti e autori che operano nell'ambito della sperimentazione, dell'innovazione e della ricerca;

          g) promuove la diffusione dello spettacolo dal vivo prodotto in Italia all'estero

 

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e in particolare nei Paesi membri dell'Unione europea e nell'area del Mediterraneo, nonché la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri e in particolare con i Paesi membri dell'Unione europea e con i Paesi dell'area del Mediterraneo;

          h) sostiene la fruizione dello spettacolo dal vivo da parte dei cittadini italiani e in particolare favorisce le pari opportunità nella fruizione, tenendo in particolare considerazione le categorie a basso reddito e i giovani, anche attraverso la defiscalizzazione dei prodotti o la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

          i) garantisce l'educazione e la formazione professionali e l'educazione ai linguaggi del teatro, della musica e artistici nella formazione di ogni ordine e grado;

          l) promuove la diffusione dello spettacolo dal vivo anche mediante la programmazione di produzioni italiane e l'informazione specializzata sulle emittenti radiotelevisive nazionali e locali;

          m) opera, anche attraverso il finanziamento pubblico, affinché i teatri ad iniziativa pubblica e le imprese di produzione, distribuzione ed esercizio private acquisiscano sempre maggiore autonomia economico-finanziaria, perseguendo maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella propria gestione.